PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, indicate al comma 2 del presente articolo e verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2005, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 dicembre 2006, del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 ottobre 2006.
      2. La regolazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica alle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.